Art. 27.
(Organismi bilaterali).

      1. Gli organismi bilaterali, purché dotati di struttura tecnica definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
      2. Gli organismi bilaterali costituiscono la prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
      3. Agli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi bilaterali sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
      4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali certificazioni ai fini

 

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della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
      5. Gli organismi bilaterali possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 35, comma 6.